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Tribunale di Bologna > Comportamento antisindacale
Data: 22/10/2004
Giudice: Marchesini
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 811/04
Parti: Shaikh J. / Ergap s.r.l.
COMPORTAMENTI REITERATI DIRETTI A PENALIZZARE IL PRESIDENTE DI UN’ORGANIZZAZIONE SINDACALE - ANTISINDACALITA - SUSSISTENZA – MATURAZIONE DEL DIRITTO DEI GIORNALISTI AL RIPOSO INFRASETTIMANALE IN RAGIONE DELLA EFFETTIVA PRESENZA IN AZIENDA: INSUSSISTENZA


Una complessa vicenda processuale, che ha visto la riunione di un procedimento di opposizione a decreto reso ex art. 28 St. lav. ad un ordinario ricorso individuale, si è conclusa con una condanna plurima di un importante gruppo editoriale sul presupposto della “plurioffensività” della condotta. Alla fine del 2001 si era verificato il concentrarsi di una serie di disposizioni aziendali finalizzate a “penalizzare” il presidente dell’Associazione Stampa Emilia Romagna in un arco temporale brevissimo, che facevano seguito ad una presa di posizione critica, da parte sua, nei confronti dell’editore. Il Giudice ha preliminarmente rilevato che “la semplice sequenza cronologica degli avvenimenti evidenzia già con chiarezza che con tali comportamenti punitivi l’azienda intendeva sanzionare l’intervento critico del dott. G. nella sua veste di rappresentante sindacale, sulle proposte avanzate dall’editore nel corso della vertenza sindacale in essere al 15-11-2001”. Il primo comportamento ritenuto antisindacale è quello relativo alla “decurtazione” di 111 giorni di ferie arretrate relative ad anni precedenti, sul presupposto che le cd. “corte” (ovvero il giorno di riposo retribuito infrasettimanale previsto dall’art. 7 del CNLG, comunemente coincidente con il sabato) non sarebbero maturate nei periodi di fruizione di permessi sindacali retribuiti previsti dal CNLG durante la settimana, ove detti permessi abbiano superato le due-tre giornate (criterio definito unilateralmente dalla stessa azienda). Invero la norma contrattuale prevede che “il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, anche ad un altro giorno di riposo infrasettimanale, che può non coincidere con una festività”. A tale proposito il Tribunale ha ritenuto emergere con chiarezza che la cd. “settimana corta” è semplicemente un’articolazione del rapporto di lavoro e non un beneficio che matura progressivamente in forza delle giornate lavorative svolte. L’orario di lavoro dei giornalisti, in definitiva, per espressa previsione della norma pattizia, si articola su 36 ore settimanali in cinque giornate lavorative, con la domenica ed un altro giorno infrasettimanale di riposo. L’interpretazione di Poligrafici Editoriale SpA, secondo cui la fruizione della cd. “settimana corta”, costituirebbe un diritto che matura in ragione dell’effettiva presenza del giornalista, è palesemente e fortemente in contrasto con la noma pattizia, e pertanto assolutamente infondata. Inoltre l’art. 23 del CNLG stabilisce espressamente che coloro che ricoprono cariche sindacali negli organi previsto degli statuti delle Associazioni Regionali di Stampa hanno facoltà di usufruire di permessi sindacali retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento di tali funzioni. Ciò comporta, secondo il Giudice, che l’assenza del dipendente per tali motivi “è pattiziamente equiparata alla presenza, a tutti gli effetti, e solo la norma contrattuale può prevedere deroghe a tale principio”. Dal momento, poi, che la norma non prevede un tetto massimo (come numero di ore) per tali permessi “ne consegue che la valutazione di congruità o incongruità del tempo impiegato può essere contestata ed accertata, in ciascun caso, unicamente sulla base del criterio del tempo occorrente per lo svolgimento della funzione, che costituisce la ratio dell’istituto, sulla base della stessa norma pattizia”. E’ quindi certamente illegittimo equiparare i permessi sindacali retribuiti ad assenze dal lavoro, per di più rilevanti ai fini della maturazione della cd. “settimana corta”, trovando, tra l’altro, l’art. 23 del CNLG espresso fondamento nell’art. 30 della legge n. 300/1970. Il Tribunale ha conseguentemente condannato l’editore al ripristino dei giorni di ferie illegittimamente decurtati. Si è poi ritenuta antisindacale la immotivata esclusione del presidente dell’associazione sindacale dalla prestazione lavorativa domenicale alla quale veniva comunemente adibito da anni in media due-tre volte al mese. Tale decisione, assunta repentinamente (e contro il parere tecnico del capo servizio che aveva disposto i turni) quando già, per due domeniche, il suo nominativo era stato inserito nelle liste dei redattori comandati a prestare servizio, è stata definita dal Giudice “una misura ad personam che doveva incidere sul solo G. privandolo del compenso aggiuntivo per il turno domenicale” mentre “solo successivamente a distanza di mesi venne trovato un pretesto per legittimarla ex post in qualche modo e tentare, maldestramente, di farla apparire una decisione avente un qualche contenuto organizzativo e professionale”. Conseguentemente il Tribunale ha ordinato al datore di lavoro a reinserire il presidente dell’associazione sindacale nella rotazione dei dipendenti impiegati nei turni domenicali, secondo criteri di uniformità con gli altri lavoratori disponibili. Il Tribunale ha da ultimo rilevato che l’esclusione del presidente dell’ASER dall’utilizzo della mailing list dei quotidiani del gruppo per le comunicazioni sindacali urgenti, genericamente motivata da ragioni a tutela della Privacy, fosse intervenuta in concomitanza con la mail inviata dal presidente dell’ASER ai giornalisti del gruppo editoriale avente ad oggetto le negative valutazioni sulle proposte dell’editore. A tale proposito la sentenza afferma che “emerge con chiarezza che, anche in tale caso, il motivo era meramente ritorsivo, ed aveva come oggetto l’attività sindacale sovolta dal G.” e viene conseguentemente ordinato il ripristino dell’utilizzo stesso. Il Tribunale ha infine ordinato l’affissione della parte dispositiva della sentenza nelle bacheche aziendali per giorni 20 e pubblicata, a spese del datore di lavoro, su due importanti quotidiani nazionali